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Cassazione: legittima l’apposizione al contratto di un termine legato all’espletamento di un concorso


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Con la sentenza n. 3817 del 15.02.2021, la Cassazione afferma che è legittimo stipulare un contratto a tempo determinato per far fronte ad una carenza di organico nelle strutture ospedaliere, prevedendo, quale termine finale dello stesso, la copertura dei posti vacanti con personale stabile assunto all’esito di un concorso.

Il fatto affrontato

Alcuni operatori socio sanitari assunti a con contratto a tempo determinato, poi prorogato, impugnano giudizialmente il licenziamento loro irrogato prima della scadenza del nuovo termine.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, rilevando che nella proroga del contratto era stata inserita una condizione risolutiva pienamente legittima, costituita dalla copertura del posto all'esito di mobilità o di concorso pubblico.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che è legato a condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento particolare.

Per la sentenza, ne consegue che è possibile:
- prevedere un termine non rigidamente prefissato, ma ancorato al venir meno dell'esigenza temporanea di lavoro, sia in caso di carenza di organico che di esigenza sostitutiva;
- apporre un limite di durata del rapporto per relationem con riferimento a dati obiettivamente verificabili;
- indicare un termine fisso finale anche in aggiunta al termine mobile collegato al verificarsi di una data circostanza.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, è legittima una clausola contrattuale che – come nel caso di specie – preveda esplicitamente che il rapporto può cessare prima della scadenza stabilita, nel momento in cui venga immesso in servizio personale a tempo indeterminato all’esito di procedure di mobilità o concorsuali.
Trattasi, infatti, di una clausola che, da un lato, persegue interessi meritevoli di tutela - essendo volta all'utilizzo del lavoro in correlazione con le esigenze temporanee occupazionali - e, dall'altro, è valida in quanto non meramente potestativa, in quanto ancorata a presupposti oggettivi che esulano dalla volontà arbitraria dell'amministrazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dagli operatori sanitari, a fronte della legittima condotta dell’azienda sanitaria datrice.

A cura di Fieldfisher