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Cassazione: il termine per l’impugnativa stragiudiziale della somministrazione è di 60 giorni


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Con la sentenza n. 29753 del 15.11.2019, la Cassazione afferma che il termine di decadenza per l’impugnazione stragiudiziale dei contratti di somministrazione è di 60 giorni, non potendosi applicare a tali rapporti il più ampio termine di 120 giorni previsto per il lavoro a tempo determinato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la costituzione, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. n. 276/2003, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.
Quest’ultima si costituisce in giudizio, eccependo la decadenza, ex art. 32, comma 4, l. 183/2010, per aver il dipendente proposto impugnazione stragiudiziale dei contratti di somministrazione soltanto il 18.04.2013, ben oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'ultimo rapporto avvenuta in data 08.02.3013.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ritiene di non poter aderire alle due censure mosse alla pronuncia di merito da parte del lavoratore.

Da un lato, infatti, secondo i Giudici di legittimità, la decadenza prevista dalla l. 183/2010 si applica anche ai contratti in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore del collegato lavoro (24 novembre 2010), senza la necessità di una norma che affermi espressamente questo concetto.

Dall’altro lato, per la sentenza il termine di decadenza di 120 giorni, previsto dal collegato lavoro (nella versione modificata dalla l. 92/2012) per i contratti a tempo determinato – anche alla luce della diversità degli istituti – non può essere analogicamente applicato alle cause di impugnazione dei contratti di somministrazione, per le quali vale il termine più breve di 60 giorni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, confermando la sua decadenza dal diritto all’impugnazione dei contratti di somministrazione.

A cura di Fieldfisher