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Cassazione: esclusa la subordinazione se il lavoratore non deve giustificare le assenze


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Con la sentenza n. 29646 del 16.11.2018, la Cassazione afferma che deve essere esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro, allorquando il prestatore non sia tenuto a giustificare al datore le assenze prolungate dal servizio (sul medesimo tema si veda: Cassazione: gli indici sintomatici della subordinazione).

Il fatto affrontato

La lavoratrice propone ricorso giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il contratto di opera professionale stipulato tra le parti era chiaramente nel senso dell’autonomia del rapporto, con previsione di compenso forfetario, scarsità di impegno lavorativo e possibilità per la prestatrice di farsi sostituire da altri professionisti.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che la qualificazione data dalle parti al contratto di lavoro non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali che fanno chiaramente propendere per una tipologia contrattuale diversa.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, devono considerarsi indici rivelatori della natura subordinata del rapporto: la previsione di un compenso fisso e di un orario di lavoro stabile e continuativo; il carattere delle mansioni; il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.

Ad ulteriore precisazione, la giurisprudenza prevede anche che il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili anche con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), dovendo sostanziarsi, invece, in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Secondo la sentenza, infatti, anche nel rapporto libero professionale sussistono, seppur in diversa maniera, poteri di etero-conformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

Applicando tali principi al caso di specie, ove la lavoratrice non aveva l’obbligo di giustificare alla società le assenze prolungate dal servizio, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla prima confermando la natura autonoma del rapporto oggetto di contestazione.

A cura di Fieldfisher