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Cassazione - Criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e autonomo


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Con le sentenze n. 19436/2017; n. 22984/2017; 16681/2017, la Cassazione individua i criteri da seguire ai fini della qualificazione del lavoro subordinato o autonomo.

Corte di cassazione, Sezione lavoro - sentenza 2 ottobre 2017, n. 19436: qualificazione del rapporto di lavoro - criterio determinante del rapporto di lavoro subordinato - subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro - onere della prova della subordinazione

Distinzione del lavoro subordinato dal lavoro autonomo - rilievo decisivo della subordinazione intesa come potere del datore di lavoro di determinare, secondo le mutevoli esigenze dell’organizzazione aziendale, le modalità della prestazione lavorativa assumendo decisioni e impartendo istruzioni a cui il lavoratore è obbligato ad attenersi

Prova della effettiva sussistenza della subordinazione - grava sul lavoratore

Mancata prova della subordinazione - compromette la riqualificazione del rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato

 

Corte di cassazione, Sezione lavoro - sentenza 3 agosto 2017, n. 22984: domanda di riconoscimento del lavoro subordinato - onere del prova della subordinazione - grava sul lavoratore - irrilevanza della mancata prova di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

Domanda del lavoratore intesa a far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro - Onere dello stesso di dimostrare la sussistenza della subordinazione, ossia della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare che discende dall’emanazione di ordini specifici oltre che da una assidua attività di vigilanza e controllo sulla prestazione lavorativa

Necessità di una prova positiva degli specifici elementi costitutivi della subordinazione - mancata prova della subordinazione - rigetto della domanda anche se non è fornita dalla controparte la prova dell’esistenza di un rapporto diverso dal lavoro subordinato

 

Corte di cassazione, Sezione lavoro - sentenza 6 luglio 2017, n. 16681: prestazioni lavorative di contenuto intellettuale che per la loro natura intellettuale mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro (attività di insegnamento) - criteri da seguire ai fini della qualificazione delle stesse come forme di lavoro subordinato o autonomo

Attività che per loro intrinseche caratteristiche mal si adattano ad essere espletate sotto la direzione del datore di lavoro - assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro - necessità ai fini della qualificazione come lavoro subordinato

Accertamento della soggezione al potere organizzativo - da effettuare mediante il ricorso ad elementi di fatto ricavabili dal concreto svolgimento del rapporto di lavoro (nel caso dell’attività di insegnamento: obbligo di comunicare l’assenza, partecipazione ai consigli di classe, ai colloqui con i genitori ed altri elementi idonei a confermare l’inserimento nell’organizzazione scolastica)

 

a cura di Fieldfisher