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Cassazione: condizioni di legittimità della causale apposta al contratto a termine


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Con la sentenza n. 22188 del 12.09.2018, la Cassazione afferma che la "causale" apposta al contratto a termine, per essere considerata specifica, deve evidenziare anche il fatto che il lavoratore venga esclusivamente utilizzato nell'esecuzione della ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (tema quello delle causali che è tornato in auge dopo l'emanazione del Decreto Dignità. Sul punto si veda: Decreto Dignità: durata e causali del contratto a termine).

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati con la società datrice, ritenendo che la ragione appositiva di detto termine non fosse stata sufficientemente chiarita, in quanto le necessità organizzative si sovrapponevano con quelle sostitutive di personale, così risultando differente l'indicazione contrattuale rispetto all'effettivo motivo di assunzione a termine.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, in tema di assunzioni a termine, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 368/2001 (ratione temporis applicabile), il datore di lavoro ha l'onere di specificare, in apposito atto scritto, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l'apposizione del termine finale.

Per i Giudici di legittimità, ne consegue che il datore di lavoro ha l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale - al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità della "causale", nonché l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto - le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze datoriali la prestazione a tempo determinato.

Secondo la sentenza, ai fini del requisito di specificazione, è necessario, infatti, rendere evidente sia la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative, che la stessa è chiamata a realizzare, sia l’effettiva utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Posto che nel caso di specie è stato considerato assente quest’ultimo requisito, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher