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Cassazione: a carico dell’utilizzatore i danni causati dal lavoratore in somministrazione


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Con l’ordinanza n. 31889 del 06.12.2019, la Cassazione afferma che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., è l’azienda utilizzatrice a rispondere dei danni causati dal personale in somministrazione, posto che al momento della commissione dell’illecito il lavoratore risulta inserito nella struttura organizzativa e posto sotto il controllo dell’impresa che si giova delle relative prestazioni.

Il fatto affrontato

La società utilizzatrice cita in giudizio l’agenzia di somministrazione, al fine di chiederle il risarcimento per i danni causati, a seguito di un sinistro stradale, da un dipendente somministrato durante il periodo di missione.

L’ordinanza

La Cassazione afferma che - nonostante le peculiarità caratterizzanti il lavoro somministrato in cui formale datore è l’agenzia di somministrazione - la circostanza che il prestatore sia inserito nella struttura organizzativa dell'utilizzatore e presti il servizio cui quest'ultimo lo ha adibito, risulta dirimente al fine di affermare la responsabilità extracontrattuale dell’utilizzatore stesso per tutti i fatti illeciti commessi dal lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione.
Lo stesso, pertanto, risponde direttamente di tutti i fatti illeciti commessi, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, in virtù della posizione conferita all’interno della propria struttura imprenditoriale.

Dal momento che l'art. 2049 c.c. non fonda la responsabilità sulla formale dipendenza di chi compie il fatto illecito, ritenendo piuttosto decisiva la direzione ed il controllo effettivo della prestazione lavorativa, per la sentenza dei danni causati dal personale in somministrazione non può che risponderne l’utilizzatore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società utilizzatrice confermando la responsabilità della stessa ex art. 2049 c.c.

A cura di Fieldfisher