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Tribunale di Milano: che oneri ha il datore quando un lavoratore diviene inabile?


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Con la sentenza n. 2843 del 24.12.2019, il Tribunale di Milano afferma che, laddove un dipendente divenga inabile alle proprie mansioni a causa di una malattia di lunga durata, il datore ha l’onere di adottare dei provvedimenti che, senza stravolgere il contesto organizzativo, garantiscano e preservino il diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per impossibilità sopravvenuta, dopo che, a causa di una ipertensione arteriosa, era stato dichiarato definitivamente inidoneo allo svolgimento della mansione per la quale era stato assunto.

La sentenza

Il Tribunale di Milano afferma, preliminarmente, che - in base a quanto statuito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla giurisprudenza comunitaria espressasi in merito - deve considerarsi disabile ogni lavoratore che presenti una malattia di lunga durata, tale da incidere negativamente sulla sua vita professionale.

Per la sentenza, nell’ipotesi in cui un dipendente presenti tale condizione, il datore ha l’obbligo di adottare provvedimenti di natura organizzativa al fine di mutare il contesto lavorativo in funzione delle esigenze del prestatore disabile.
Nello specifico, la società deve porre in essere le seguenti attività:
- individuare soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del dipendente, anche in figure professioni diverse del medesimo livello professionale di appartenenza;
- utilizzare temporaneamente il dipendente in una delle figure professionali del medesimo livello ovvero del livello inferiore, per la quale abbia conservato l’idoneità o sia stato successivamente riconosciuto idoneo;
- consentire al lavoratore di acquisire le abilitazioni e le conoscenze tecnico-professionali necessarie per la sua proficua utilizzazione.

Posto che, nel caso di specie, l’azienda non ha posto in essere nessuna delle suddette attività, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso del lavoratore e dichiara nullo il licenziamento irrogatogli, con conseguente diritto alla reintegra ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 23/2015.

A cura di Fieldfisher