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La gestione delle assenze dei lavoratori positivi al COVID-19


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La pubblicazione ad opera del Ministero della Salute della circ. n. 15127 del 12 aprile 2021 - con cui vengono offerte indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo periodi di assenza per malattia COVID-19 correlata - ha portato nuovamente alla ribalta il problema della gestione delle assenze causate da Sars-COV2 (sul punto si veda: Min. Salute – Circ. n. 15127 del 12.04.2021 : Regole per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia Covid-19 correlata).

La norma che disciplina attualmente la fattispecie è l’art. 26, comma 6, del D.L. 18/2020, il quale statuisce che “Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica”.

Da quanto sopra si evince, dunque, che la positività al COVID-19 deve essere gestita alla stregua di un normale periodo di malattia.

Da ciò ne discende che, anche in caso di infezione asintomatica, il dipendente assente non può svolgere la prestazione in regime di smart-working, dal momento che l’indennità riconosciutagli – a titolo di malattia appunto – è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

ACDR