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INPS – Mess. n. 1276 del 25.03.2021 : Congedo covid-19 – fruibile in attesa della procedura per l’inoltro delle istanze


lavoratrice in congedo
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L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha rinnovato il congedo emergenziale, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi. 

In materia sono ormai diversi gli interventi normativi che si sono susseguiti in quest’ultimo anno. Sul punto : Congedi Covid - un quadro riassuntivo delle misure adottate in un anno di pandemia

Con il mess. n. 1276 del 25.03.2021 l’ INPS fornisce prime indicazioni in merito alle richieste di congedo Covid-19 per periodi ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021. 

Il congedo spetta ai lavoratori dipendenti genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni o disabili in situazione di gravità accertata, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza , o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i genitori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. 

L’ Istituto precisa che, nonostante non sia ancora predisposta una procedura informatica per l’inoltro delle domande, il congedo risulta già fruibile in forza delle disposizioni di legge. In attesa che sia avviata la procedura di presentazione delle istanze, i lavoratori aventi diritto possono presentare domanda al datore di lavoro e, solo successivamente, domanda all’ Istituto.

Inoltre gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. 

Il messaggio in commento fornisce ulteriori particolari per quanto concerne platea dei destinatari, requisiti per la fruizione, e durata del congedo.

Fonte: INPS – Mess. n. 1276 del 25.03.2021