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INPS – Circ. n. 49 del 5.04.2019: Congedo straordinario assistenza disabili - estensione al figlio non convivente


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Con la circ. n. 49 del 5.04.2019, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla concessione del congedo straordinario ai figli del disabile in situazione di gravità nel particolare caso in cui non siano conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo straordinario.

Sull’istituto, disciplinato dall’art. 3, c.3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, è successivamente intervenuto il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 il quale stabilisce all’art. 42, comma 5 un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Da ultimo la disciplina del congedo straordinario è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 232 del 7.12.2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’ art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Nel motivare tale decisione, la Corte ha chiarito che “il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo straordinario, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”.

Sulla base di quanto sopra esposto, l’INPS prende atto che il figlio del disabile grave, non convivente al momento della presentazione della domanda deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.

Inoltre la circ. n. 49 del 05.04.2019 precisa che tale soggetto, potrà usufruire del congedo solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge.

Il richiedente sarà tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà al più presto ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Dal canto loro le sedi territoriali INPS dovranno procedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e soprattutto a riesaminare le richieste già pervenute.

Fonte: INPS – Circ. n. 49 del 05.04.2019