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INPS – Circ. n. 3 del 25.01.2019: Congedo per donne vittime di violenza di genere – Domanda telematica


donna violentata
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Con la circ. n. 3 del 25.01.2019, l’INPS comunica l’applicazione del regime telematico per l’invio delle domande di congedo di donne vittime di violenza di genere.

Il congedo retribuito può avere una durata massima di 3 mesi (90 giorni di attività lavorativa) fruibili nell'arco temporale di tre anni. E' rivolto tanto alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato quanto alle lavoratrici autonome, operaie agricole, stagionali o domestiche.

Con la circ. n. 3 del 25.01.2019, l’INPS rende nota la previsione di un periodo transitorio, fino al 31 marzo, durante il quale le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Solo dal 1° aprile 2019 la domanda telematica diventerà lo strumento unico di richiesta del congedo.

Ulteriori indicazioni sono state a suo tempo fornite con la circ. n. 65 del 15.04.2016 in merito al computo del periodo spettante, alla misura dell’indennità e alle modalità di fruizione del congedo per le donne vittime di violenza di genere.

Fonte: INPS – Circ. n. 3 del 25.01.2019