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Cassazione: le conseguenze dell’irreperibilità del lavoratore in malattia durante le visite fiscali


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Con la sentenza n. 19668 del 22.07.2019, la Cassazione afferma che l'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo da parte del lavoratore, comporta che il medesimo possa allontanarsi dalla propria abitazione solo in presenza di circostanze improrogabili e previa comunicazione agli organi di controllo.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia in ordine al periodo compreso tra il 12 aprile ed il 18 giugno 2008.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce che l’assenza dal proprio domicilio in occasione delle due visite di controllo era dovuta, in una circostanza, dalla necessità di recarsi a ritirare dei referti medici e, nell’altra, dall’esigenza di ricorrere all’intervento di un dentista.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo adeguatamente giustificate le assenze del dipendente.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che l’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la decadenza del medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia.

Per la sentenza, infatti, l’ente previdenziale debitore della prestazione ha diritto a verificare che sussista il fatto che genera il credito del lavoratore, il quale è tenuto a provare l’osservanza del dovere di diligenza, non potendo sottrarsi al controllo se non per serie e comprovate ragioni.

Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta, dunque, che l'allontanamento dall'abitazione indicata all'ente previdenziale, quale luogo di permanenza durante la malattia, sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo.
Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto al riconoscimento dell’indennità di malattia, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati.

Nel caso di specie – difettando il requisito della necessaria dimostrazione dell'indifferibilità delle esigenze di allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio – la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher