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Cassazione: illegittimo il licenziamento della dipendente depressa che, durante la malattia, partecipa ad una manifestazione


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Con la sentenza n. 7694 del 29.03.2018, la Cassazione afferma l’illegittimità di un licenziamento irrogato ad una dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per depressione, ha partecipato ad una manifestazione di protesta. La statuizione si fonda su due fattori: l’accertamento della reale condizione patologica della lavoratrice ed il mancato pregiudizio derivante da tale condotta per la guarigione della stessa.

Il fatto affrontato

La società licenzia la lavoratrice, in conseguenza del fatto che la stessa, durante un periodo di assenza dal lavoro per malattia, in quanto affetta da uno stato gravissimo di prostrazione psico-fisica (come provato anche dai referti dei medici dell’INPS), aveva partecipato ad una manifestazione di protesta.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, considera criticamente le due censure mosse dalla società, ritenendo di non poter aderire alle stesse.

Da un lato, infatti, conferma la bontà dell’operato della Corte territoriale, la quale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 437 c.p.c., ha acquisito le carte necessarie per accertare l’effettiva patologia denunciata dalla lavoratrice, potendo il Giudice di merito, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione.

Dall’altro lato, poi, la Suprema Corte si uniforma alla pronuncia di secondo grado, in ordine alla mancata disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio, reputando la stessa inutile e contraria ai principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., posto che le diagnosi riportate nelle certificazioni acquisite d’ufficio e ricollegabili a strutture pubbliche risultano in linea con quelle espresse dai medici di parte.

Pertanto, risultando, alla luce di tutto quanto sopra, il giudizio di merito coerente ed adeguatamente motivato circa la condizione non simulata della lavoratrice, compatibile con l’accertata condotta di partecipazione alla manifestazione e tale da non compromettere la guarigione della stessa, la sentenza conclude con il rigetto del ricorso, reputando non fraudolenta l’assenza dal servizio della dipendente.

A cura di Fieldfisher