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Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente depresso che esce di casa


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Con la sentenza n. 9647 del 13.04.2021, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che esce di casa durante l’assenza per malattia causata da un disturbo depressivo, dal momento che detta condotta non è incompatibile con la patologia e non pregiudica il recupero dalla stessa.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essere uscito dalla propria abitazione durante il periodo di assenza dal lavoro a causa di un episodio di depressione maggiore, per cui il medico gli aveva prescritto 15 giorni di riposo e cura.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dal momento che i comportamenti ascritti al ricorrente non erano da ritenersi sintomatici di una simulazione della malattia, né incompatibili con essa e neppure forieri di ritardi nella guarigione.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che la patologia considerata dall'art. 2110 c.c., che provoca la temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni del dipendente.

Per la sentenza, ne consegue che lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, quando l'attività esterna:
- sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione;
- possa, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

Non ritenendo integrata nessuna delle predette opzioni nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher