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Cassazione: il padre ha diritto ai riposi giornalieri a seguito della nascita del figlio anche se la moglie professionista riceve l’indennità di maternità


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Con la sentenza n. 22177 del 12.09.2018, la Cassazione afferma il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri per maternità, ex D.Lgs. 151/2001, anche nel caso in cui la moglie, lavoratrice autonoma, stia contemporaneamente beneficiando del trattamento economico derivante dalla nascita del figlio, non sussistendo tra i due istituti il requisito dell’alternatività.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello accoglie la domanda spiegata da un padre, prestatore subordinato, tesa al riconoscimento del diritto alla fruizione delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno di età della figlia, mentre la moglie, lavoratrice autonoma, usufruiva del trattamento di maternità.
A fondamento della decisione i Giudici deducono l’errore dell’INPS nel voler equiparare la situazione della lavoratrice autonoma e di quella dipendente, posto che la legge prevede solo per quest’ultima la regola dell'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che, sulla scorta della previsione normativa di cui all'art. 40 del D.Lgs. 151/2001, l'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri (2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore), a seguito della nascita di un figlio, da parte del padre sia prevista solo in relazione alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga.
La lettera della stessa norma non contempla, invece, alcuna alternatività nell’ipotesi in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente.

Per i Giudici di legittimità, ciò significa che, nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma ed il padre un prestatore subordinato, quest’ultimo possa fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre.

Il fondamento dell’assunto di cui sopra risiede nella diversa condizione della lavoratrice autonoma, per la quale la legge, da una parte, prevede una differente tutela economica e, dall'altra, consente il rientro al lavoro in ogni momento, subito dopo il parto, anche durante la fruizione dell'indennità di maternità, non essendo previsto per le professioniste alcun periodo di astensione obbligatoria post partum.

La stessa conclusione, secondo la sentenza, risulta altresì funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, i quali sono precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole.
Ne consegue che, poiché in base alla legge entrambi i genitori possono lavorare subito dopo la nascita del figlio, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi la facoltà di organizzarsi nel godimento dei benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’INPS, confermando il diritto del padre lavoratore alla fruizione dei permessi previsti dal D.Lgs. 151/2001.

A cura di Fieldfisher