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Cassazione: il lavoratore ha diritto ai due anni di congedo per ciascun figlio portatore di handicap


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Con la sentenza n. 26605 del 23.11.2020, la Cassazione afferma che il lavoratore che ha più figli disabili, ha diritto a fruire del congedo biennale - introdotto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 - per ciascuno di essi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a fruire dei due anni di congedo, ex art. 42 D.Lgs. 151/2001, per ciascuno dei due figli, entrambi affetti da handicap grave.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, deducendo che la norma andava interpretata nel senso di far ottenere ai bambini disabili la maggior tutela del proprio diritto allo sviluppo ed alla salute.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, quando prevede che il congedo abbia "la durata complessiva di due anni", non intende riferirsi anche all'ipotesi in cui i soggetti disabili da assistere siano più di uno.

Secondo la sentenza, infatti, la norma va interpretata in ossequio ai principi enucleati dagli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e non può, dunque, significare che, esaurito il periodo complessivo di due anni, il genitore non abbia più diritto, nell'arco della vita lavorativa, ad un ulteriore periodo di congedo, anche nel caso in cui abbia un altro figlio da assistere in situazione di handicap grave.

Per i Giudici di legittimità, detta interpretazione è l’unica rispettosa della ratio sottesa alla norma, che è quella di evitare che il bambino diversamente abile resti privo di assistenza, in modo da non compromettere la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il congedo biennale per ciascuno dei suoi due figli disabili.

A cura di Fieldfisher