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Cassazione: dopo la lunga malattia il lavoratore deve rientrare anche in assenza di visita


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Con l’ordinanza n. 29756 del 12.10.2022, la Cassazione afferma che, al termine del periodo di malattia prolungatosi per oltre sessanta giorni, il lavoratore è comunque tenuto a presentarsi in servizio anche se non è stato sottoposto alla visita medica di idoneità.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per essere rimasta ingiustificatamente assente, al termine di un periodo di malattia di oltre sessanta giorni continuativi, in attesa di convocazione a visita medica di idoneità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita medica di idoneità.

Per la sentenza, infatti, è dovere del lavoratore, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi in servizio, ben potendo il datore, nell'attesa della visita medica, disporre una eventuale e provvisoria collocazione del dipendente diversa rispetto a quella ricoperta prima dell’assenza.

Secondo i Giudici di legittimità, solo nell’ipotesi in cui il datore intenda assegnare il dipendente alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza, omettendo di svolgere preventivamente la visita medica richiesta per legge, il medesimo può legittimamente astenersi dalla prestazione ex art. 1460 c.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la legittimità del recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher