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Cassazione: condizioni di legittimità del licenziamento irrogato durante la fruizione del congedo straordinario


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Con la sentenza n. 5425 del 25.02.2019, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento, irrogato durante il periodo di godimento del congedo straordinario per assistenza ad un congiunto disabile, se lo stesso è basato su questioni non attinenti alla fruizione del congedo stesso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce l’illegittimità del provvedimento, sul presupposto che, nel momento in cui gli è stato intimato il recesso, stava fruendo del congedo biennale straordinario (previsto dall’art. 42, comma 5, della l. 151/2001) per fornire assistenza al padre portatore di handicap grave ai sensi della l. 104/1992.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che l'art. 4, comma 2, della l. 53/2000, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dal lavoratore, pone un divieto al licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo straordinario, ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo i Giudici di legittimità, il diritto alla conservazione del posto non esprime, infatti, limitazioni al legittimo potere di recesso, ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale per il periodo in cui si assenta dal servizio per fornire assistenza al parente disabile.

Per la sentenza, dunque, la fruizione del congedo straordinario non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge, ma, tuttalpiù, ne sospende gli effetti fino al termine del congedo medesimo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal lavoratore, dichiarando legittimo il licenziamento al medesimo irrogato durante il periodo di fruizione del congedo.

A cura di Fieldfisher