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Tribunale di Grosseto: nessun provvedimento disciplinare per il dipendente che non adempie a direttive datoriali inesigibili


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Con la sentenza n. 171 del 24.11.2021, il Tribunale di Grosseto afferma che non può essere definito negligente il lavoratore che non si conformi alle direttive datoriali, qualora queste siano, per loro natura, inidonee ad essere, in tutto o in parte, eseguite.

Il fatto affrontato

La società ricorre giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata al dipendente, reo di non aver svolto la propria prestazione lavorativa con la dovuta diligenza.
Nel costituirsi in giudizio, il prestatore deduce che la mancanza addebitatagli era causata esclusivamente dalla gravosità dell’impegno e dalla carenza di risorse umane.

La sentenza

Il Tribunale di Grosseto rileva, preliminarmente, che l'addebito disciplinare - che cristallizza i fatti contestati e che come tale risulta intangibile in corso di causa - deve contenere specificatamente la disposizione (sia essa regolamentare o di prassi) che si assume violata.

Per la sentenza, laddove la contestazione contenga l’addebito di uno svolgimento negligente della prestazione, occorre valutare se le mansioni richieste siano effettivamente esigibili.

Secondo il Giudice, infatti, non può essere addossata alcuna responsabilità, disciplinarmente rilevante, al lavoratore che riesca ad adempiere solo parzialmente alle direttive societarie, allorquando le stesse, per la quantità o qualità della prestazione richiesta, siano inesigibili.

Su tali presupposti, il Tribunale di Grosseto rigetta il ricorso alla società, posto che la stessa non aveva posto il dipendente nelle condizioni di poter adempiere correttamente all'obbligazione assunta.

A cura di Fieldfisher