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Tribunale di Cassino: illegittima la sanzione disciplinare irrogata in assenza dell’audizione orale richiesta dal lavoratore


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Con la sentenza del 08.10.2018, il Tribunale di Cassino afferma che il datore di lavoro, che intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del dipendente incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto espressa richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, operatore ecologico, ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento dell’illegittimità, con conseguente annullamento, della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione, inflittagli per essere stato sorpreso senza il giubbotto catarifrangente.
A fondamento della propria domanda, il medesimo sostiene che la società datrice aveva provveduto a comminargli detta sanzione senza convocarlo per l’audizione orale, richiesta con missiva scritta dall’organizzazione sindacale di appartenenza.

La sentenza

Il Tribunale di Cassino afferma che il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, in ossequio al dettato dell’art. 7 della l. 300/1970, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta in maniera univoca e nel rispetto dei termini prescritti dalla predetta norma.

Per il Giudice, il medesimo iter deve essere ovviamente seguito anche qualora il prestatore decida di farsi assistere, nell’ambito del procedimento disciplinare, da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Pertanto, applicando i suddetti principi al caso in esame, il Tribunale accoglie il ricorso proposto dal dipendente, annullando la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno dal servizio e dalla retribuzione, in quanto irrogata in violazione del precetto di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

A cura di Fieldfisher