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Cassazione: integra l’illecito di falsa attestazione della presenza in servizio solo la condotta idonea ad indurre in errore il datore


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Con la sentenza n. 14199 del 24.05.2021, la Cassazione afferma che la condotta di falsa attestazione della presenza può essere punita con il licenziamento solo se il comportamento del lavoratore sia oggettivamente idoneo ad indurre in errore il datore di lavoro.

Il fatto affrontato

Il dipendente comunale impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per avere, in modo reiterato, attestato falsamente la propria presenza in servizio in giorni ed orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l'illecito disciplinare contestato richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore circa la presenza in servizio, mentre il ricorrente aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, appostandosi all'esterno del cimitero comunale, al quale era assegnato, con indosso dei cartelli di cartone, recanti scritte di protesta per le condizioni lavorative.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la condotta di falsa attestazione della presenza - che non richiede forzatamente un’attività materiale di alterazione o manomissione del relativo sistema di rilevamento - ha rilievo disciplinare solo se è oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro.

Per la sentenza, ne consegue che, da un lato, anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale, mentre, dall’altro lato, lo stazionamento in una postazione prossima al luogo di lavoro non può avere conseguenze disciplinari, non potendo indurre il datore in alcun errore.

Secondo i Giudici di legittimità, tale interpretazione è conforme al precetto contenuto nell’art. 2106 c.c. ed all’applicazione che dello stesso ha fatto la giurisprudenza costituzionale, al fine di limitare gli automatismi espulsivi e di valorizzare il principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del Comune, non integrando la condotta contestata al dipendente l’illecito di falsa attestazione della presenza in servizio.

A cura di Fieldfisher