Stampa

Cassazione: il certificato medico inviato dal dipendente destinatario di un addebito disciplinare fa slittare l’audizione richiesta dallo stesso


icona

Con l’ordinanza n. 13267 del 28.05.2018, la Cassazione afferma che, nel caso in cui il lavoratore destinatario di un addebito mandi all’azienda un certificato medico, il datore è obbligato a far slittare l’audizione richiesta dall’interessato nel procedimento disciplinare, seppur la documentazione sanitaria sia sprovvista dell’analitica indicazione della malattia lamentata dal dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, con lettera di giustificazione, in risposta alla contestazione disciplinare mossagli dal datore, chiede di essere sentito personalmente, sì da esercitare proficuamente il proprio diritto di difesa.
Non potendo presentarsi alla prima audizione fissata, per motivi di salute, invia apposita certificazione medica alla società.
Quest’ultima provvede, allora, a rinviare l’incontro, ma in un giorno in cui il dipendente risulta ancora coperto dalla malattia in base alla prognosi formulata dal medico.
Nonostante ciò, procede con l’irrogazione del licenziamento disciplinare al prestatore, senza averlo sentito.

L’ordinanza

La Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi seguita, nella propria pronuncia, dalla Corte d’Appello, secondo cui la condotta datoriale deve essere considerata legittima, stante la genericità della documentazione medica inviata dal lavoratore, non indicante la patologia da cui risultava affetto il medesimo.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la malattia che affligge il dipendente è un dato sensibile che non deve essere comunicato al datore, che, nel caso in cui voglia controllare la veridicità dell’attestazione medica, ben può mandare la visita di controllo.

Pertanto, secondo la sentenza, se il certificato possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge (generalità del paziente, indirizzo cui reperire il medesimo in caso di visita, indicazione della prognosi) per far scattare il diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, deve considerarsi pienamente valido.

Ne consegue, a giudizio della Corte, che se un tale documento dispensa il lavoratore dal rendere la prestazione, a maggior ragione vale per consentire allo stesso di esercitare un diritto fondamentale come quello di difesa all’interno di un procedimento disciplinare.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal prestatore, dichiarando illegittimo il licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher