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Tribunale di Padova: condizioni di legittimità dei controlli effettuati sugli strumenti in uso al lavoratore


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Con l’ordinanza n. 360 del 22.01.2018, il Tribunale di Padova ha affermato che i controlli effettuati sugli strumenti in uso al lavoratore, ex art. 4, comma 2, l. 300/1970, sono legittimi soltanto nel caso in cui il dipendente sia previamente informato della loro effettuazione, secondo quanto previsto dal codice della privacy. In caso contrario i dati rinvenuti sono inutilizzabili ai fini disciplinari.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, avente mansioni di operatore telefonico di call center, viene licenziata per aver effettuato, senza una specifica richiesta da parte del cliente, e, quindi, in modo illecito, operazioni di ricerca e visualizzazione del registro chiamate di due utenze telefoniche.
La dipendente impugna giudizialmente il recesso, sostenendo che la conoscenza dei fatti è stata acquisita in violazione dell’art. 4 della l. 300/1970.

L’ordinanza

Il Tribunale sottolinea, preliminarmente, che, a seguito della novella apportata dal Jobs Act, l’art. 4 della l. 300/1970 ha ricondotto i c.d. controlli difensivi alla fattispecie prevista dal primo comma, trattandosi normalmente di controlli diretti alla tutela del patrimonio aziendale.
Ulteriori tipi di controllo risultano legittimi solo in presenza di indizi specifici di attività illecite poste in essere dal lavoratore, la cui conoscenza non sia stata ricavata dal controllo stesso.

Il Giudice afferma, poi, che i suddetti limiti vengono meno in caso di controlli effettuati sugli strumenti in uso al lavoratore, come previsto dal secondo comma dell’art. 4, ma solo se i software utilizzati per la verifica sono i medesimi utilizzati dal prestatore.
Condizione necessaria perché detti controlli siano legittimi è che il dipendente sia previamente informato della loro effettuazione, secondo quanto previsto dal codice della privacy.

Ciò in quanto l’utilizzo del dato ai fini disciplinari è una forma di trattamento del dato stesso.
Ne consegue che se esso avviene in assenza di adeguata informazione, il dato diviene inutilizzabile, ex art. 11, comma 2, D.Lgs. 196/2003, ed il fatto contestato, ai fini strettamente disciplinari, deve ritenersi insussistente.

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale di Padova ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, dichiarando illegittimo il licenziamento irrogatole dalla società.

A cura di Fieldfisher