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Min. Lavoro – Interpello n. 3/2019 : Controlli a distanza – No al silenzio assenso


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Con l’ interpello n. 3/2019, il Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito alla configurabilità del silenzio assenso ( Legge n. 241/1990 ) in riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, attraverso i quali il datore di lavoro pone in essere controlli a distanza sui lavoratori ( art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 ).

IL QUESITO:

Con l’ istanza di interpello n. 3/2019 , il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede di conoscere se in relazione all’istanza di autorizzazione per i controlli a distanza, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti. 

IL PARERE:

La formulazione della citata norma, oggetto di interpretazione nell'interpello n. 3/2019 , affida in primis ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Va aggiunto inoltre che le citate disposizioni sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.

Con la risposta all’ interpello n. 3/2019 , il Ministero del Lavoro ha voluto ribadire la necessità che venga valutata la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di installazione, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive oltre alla connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata ( INL – nota n. 302 del 18.06.2018 ).

Oltretutto, viene sottolineato il necessario riferimento al Codice della Privacy , ai provvedimenti del Garante  e in particolare al Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’ 8 aprile 2010, nel quale tra l’altro si esclude esplicitamente l’applicazione del silenzio assenso. L'autorizzazione implica valutazioni basate su accertamenti, che possono presentare margini di discrezionalità e condurre a prescrizioni sull'utilizzo degli strumenti. Non si può prescindere, allora, dai provvedimenti autorizzatori dato che, in talune occasioni, possono assumere la veste di atti di indirizzo riguardo la concreta realizzazione dei controlli a distanza attuati mediante strumenti di videosorveglianza.

Sulla base delle precedenti considerazioni, stante l’attuale formulazione dell’art. 4 della L. 300/1970, non è consentita l’installazione di impianti per i controlli a distanza in assenza di un autorizzazione espressa sia essa di natura negoziale ( l’accordo sindacale ) o amministrativo ( il provvedimento dell’Ispettorato ). Tale interpretazione appare condivisibile anche sulla base della giurisprudenza citata dallo stesso interpello.

Fonte: Min. Lavoro - Interpello n. 3/2019