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Garante della Privacy - Schema decreto privacy e parere GDPR


l Garante per la privacy, con Provvedimento n. 312 del 22.05.2018, ha espresso parere favorevole (condizionato) sullo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Difatti, al fine di rendere il Decreto pienamente conforme ai principi e alle disposizioni del Regolamento, secondo il Garante, è necessario perfezionare lo schema di Decreto in alcuni punti con modifiche e integrazioni.

1) Prevedere la sanzione penale non solo in presenza del dolo da profitto, ma anche di quello da danno. La modifica consentirebbe di assicurare continuità con il sistema attuale ed eviterebbe gli effetti dell'abolitio criminis anche sui processi in corso.

2)Un altro punto trattato dal Garante nel parere ha riguardato il tempo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, fissati in 72 mesi. Il Garante suggerisce di abolire il termine che di fatto, come già sancito dalla Corte di Giustizia UE, determina rilevanti criticità in ordine al rispetto del principio di proporzionalità tra esigenze investigative e limitazioni del diritto alla protezione dei dati.

3)L'autorità pone in evidenza anche un'incoerenza, quella relativa ai minori. Il regolamento ha previsto che i ragazzi possano dare il consenso all'utilizzo di dati personali a partire dall'età di 16 anni, lasciando al legislatore nazionale la possibilità di abbassarlo. Dal canto suo il decreto ha confermato l'età minima anche se la scelta non appare coerente con altre disposizioni dell'ordinamento giuridico. Ad esempio a 14 anni un minore può esprimere il proprio consenso ad essere adottato ma non può iscriversi sui social.

4)Da ultimo il Garante della Privacy rileva che i tempi assegnati per la revisione delle autorizzazioni generali sono troppo esigui e andrebbero allungati da 90 a 4 mesi.

Fonte: GDPR