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Caso bonus Covid: il Garante privacy sanziona l’Inps per 300mila euro


direzione centrale inps
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Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il “bonus Covid”, uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy. 

Con queste motivazioni, il Garante per la protezione dati personali ha ordinato all’Inps il pagamento di una sanzione di 300 mila euro in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al “bonus Covid” per le partite iva previsto per il mese di marzo 2020 dal DL Cura Italia ( art. 27, 28, 29, 30, 31 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ) , poi riconosciuti anche per il mese di aprile 2020 dal DL Rilancio ( art 84 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) [ provvedimento n. 9556958 del 25 febbraio 2021 ]. 

L’istruttoria del Garante era stata avviata nel mese di agosto, in seguito a notizie di stampa, riguardo al trattamento, da parte dell’Istituto, dei dati dei richiedenti che ricoprono cariche politiche (nello specifico, incarichi di parlamentare o di amministratore regionale o locale).

Nel corso degli accertamenti l’Autorità, pur riconoscendo che lo svolgimento dei controlli sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del bonus è riconducibile a compiti di interesse pubblico rilevante, ha riscontrato numerose criticità nelle modalità utilizzate dall’Istituto nel procedervi.

L’istruttoria dell’Autorità ha messo in luce che l’Inps non ha adeguatamente progettato il trattamento e non è stata in grado di dimostrare di aver svolto i controlli nel rispetto del Regolamento, violando i principi di privacy by design, di privacy by default e di accountability. 

In primo luogo, dopo aver acquisito da fonti aperte i dati di decine di migliaia di persone che ricoprono incarichi di carattere politico, l’Istituto ha effettuato elaborazioni e incroci tra i dati di tutti coloro che avevano richiesto il bonus con quelli dei titolari dei predetti incarichi. Ciò senza però aver prima determinato se ai parlamentari e agli amministratori regionali o locali spettasse o meno tale beneficio, anche in considerazione delle differenti caratteristiche delle cariche ricoperte. In questo modo l’Inps ha violato i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali. 

L’Inps non ha rispettato neppure il principio di minimizzazione dei dati, avendo avviato i controlli finalizzati al recupero dei bonus anche su tutti quei soggetti che, pur avendolo richiesto, non lo avevano percepito, visto che la loro domanda era già stata respinta per ragioni indipendenti dalla carica ricoperta. 

E’ emerso inoltre che l’Inps non ha valutato adeguatamente i rischi collegati a un trattamento di dati così delicato come è quello riguardante i richiedenti un beneficio economico classificato come ammortizzatore sociale, non effettuando la valutazione di impatto sui diritti e le libertà degli interessati. 

Per tali motivi, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dall’Inps e ha applicato la sanzione. L’Autorità ha inoltre prescritto all’Istituto di cancellare i dati non necessari fino ad ora trattati ed effettuare un’adeguata valutazione di impatto privacy. 

A stretto giro di posta è giunta la replica dell'INPS che, con comunicato stampa del 9.03.2021, si è detto disponibile ad applicare le raccomandazioni del garante della privacy ma ha affermato che "giudizio e sanzione appaiono eccessivi". "Nell’analisi e nei controlli effettuati” - ha dichiarato l'INPS - "per i quali l’Istituto ha osservato integrale riservatezza, non sono stati utilizzati dati sensibili o anche dati che non fossero visibili al pubblico. Cionondimeno, è stato deciso di perseguire l’Inps con una sanzione e ravvisare gli estremi di violazione dei criteri di privacy. 

"L’Istituto, pur ritenendo eccessivo l’impianto di giudizio complessivo, attiverà prontamente la valutazione di impatto richiesta e la cancellazione dei dati non necessari. È opportuno rilevare che l’applicazione della privacy by design e by default – indicata dal Garante in ogni sua declinazione teorica come vincolante per tutte le attività – può, per un Istituto che gestisce decine di milioni di prestazioni per lo Stato e i cittadini nella previdenza e nell’assistenza, creare nella pratica molte incertezze nel funzionamento dell’amministrazione, che tende sempre più a gestioni automatizzate e digitali, e nelle sue legittime azioni di controllo massivo e di antifrode in tempi rapidi che uno Stato equo, efficiente ed agile richiede". 

Al comunicato INPS ha fatto seguito il mess. n. 1025 del 10.03.2021 con cui l’ Istituto, dando seguito alle indicazioni fornite dal Garante, ha adeguato le proprie procedure gestionali inerenti le posizioni degli assicurati interessati per i quali non sussiste, anche a seguito delle indicazioni ministeriali, l’incompatibilità tra l’indennità COVID-19 percepita e la titolarità della carica elettiva posseduta.

Fonte: Garante Privacy