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Cassazione: non tassabile il risarcimento ottenuto per l’omessa indicazione degli obiettivi da raggiungere


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Con l’ordinanza n. 3804 del 08.02.2023, la Cassazione afferma che non è tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale causata dall’omessa predisposizione di programmi ed obiettivi incentivanti da parte del datore.

Il fatto affrontato

I dipendenti impugnano giudizialmente gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto la tassazione Irpef sulle somme ai medesimi riconosciute dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa.
La Commissione Tributaria Regionale respinge la predetta domanda, ritenendo le somme qualificabili come redditi da lavoro dipendente, atteso che il giudizio conclusosi con la conciliazione aveva ad oggetto il pagamento di indennità di risultato.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il giudizio presupposto alla conciliazione aveva ad oggetto il mancato accesso dei lavoratori alla retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell'azienda di tale istituto.

Secondo i Giudici di legittimità, dalla citata carenza di un programma e di obiettivi incentivanti scaturisce la perdita di chance di miglioramento attitudinale e di valutazione (eventualmente positiva) dei risultati conseguiti, con ovvie ricadute economiche.

Per la sentenza, dunque, le somme risarcitorie ottenute a tale titolo, essendo destinate a riparare un pregiudizio non costituiscono reddito imponibile e non sono soggette a tassazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dei lavoratori e riconosce l’illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

A cura di Fieldfisher