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INPS - Circ. n. 132 del 10.092021: Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo


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Il d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, ha previsto alcune novità riguardo alla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. 

L’Inps, con la circ. n. 132 del 10.09.2021, riepiloga la complessiva regolamentazione della prestazione di malattia a favore dei lavoratori del settore e, in primo luogo, fornisce indicazioni operative utili per la corretta individuazione dei lavoratori aventi diritto alla prestazione.

La nuova circolare richiama, in apertura, la precedente circolare n. 124/2017 laddove ha ribadito che, in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l’assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori (con le sole eccezioni indicate nella medesima circolare), compresi i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione. 

La circolare, in particolare, segnala che la platea dei soggetti per i quali è previsto l’obbligo assicurativo per la malattia è stata analiticamente identificata, nell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, con coloro che svolgono attività artistiche, tecniche o amministrative. Successivamente, da ultimo con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, si è provveduto ad un adeguamento delle figure professionali dello spettacolo individuate dal citato D.lgs C.P.S. n. 708/1947. 

A tali lavoratori, viene quindi riconosciuto il diritto alla tutela previdenziale della malattia sempreché, come la circolare indica in premessa, non percepiscano durante l’evento morboso una normale retribuzione da parte dei datori di lavoro in forza dei contratti collettivi di riferimento. 

La prestazione di malattia, infatti, è per sua natura compensativa della perdita di guadagno e, pertanto, non è possibile riconoscere la tutela previdenziale da parte dell’Inps nel caso in cui il lavoratore percepisca la normale retribuzione in caso di malattia. 

Nell’ambito delle categorie di lavoratori dello spettacolo, risultano esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia e conseguentemente dalla tutela previdenziale: 

- i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”, per i quali il legislatore, in considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta, ha ritenuto di non riconoscere l’assicurazione in oggetto (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017);

- i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfonicheai quali, pur essendo essi stessi dipendenti da enti di diritto privato, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla certificazione e al trattamento economico delle assenze per malattia (cfr. il paragrafo 1.2 della circolare n. 124/2017);

- gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. 

Una delle novità apportate dal d.l. n. 73 riguarda i requisiti di accesso alla prestazione: “I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso” (in precedenza erano richiesti 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia). 

Quanto all’insorgenza dell’obbligazione contributiva, occorre tenere in considerazione la sola natura dell’attività lavorativa prescindendo dalla tipologia di rapporto di lavoro o dal settore di inquadramento del datore di lavoro. 

Conseguentemente, risultano obbligati al versamento tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che corrispondono, in forza di previsioni di contratti e accordi collettivi di lavoro ovvero di pattuizioni individuali, un trattamento economico al lavoratore in caso di assenze per malattia (secondo il paragrafo 1.1 della circolare n. 124/2017). 

La circolare tratta, inoltre, della decorrenza e durata della prestazione, della sua misura nonché della determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) e delle modalità di erogazione dell’indennità.

Fonte: INPS- Circ. n. 132 del 10.09.2021