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INPS – Circ. n. 116 del 2.10.2020 : Congedo covid-19 per quarantena scolastica con figli


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Con la circ. n. 116 del 2.10.2020, dopo aver riepilogato la platea e i requisiti dei possibili beneficiari della misura, l'INPS precisa che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all'art. 5 del D.L. n. 111/2020 ricadenti nell'arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Il richiedente non potrà svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

Inoltre, ai sensi dello stesso art. 5 del D.L. 111/2020, il congedo potrà essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

L'Istituto riporta, poi, i casi di compatibilità ed incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo. A titolo esemplificativo, resta incompatibile la fruizione del congedo in caso di prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).Ad ogni modo l'assenza dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

La circ. n. 116 del 2.10.2020 fornisce da ultimo istruzioni per la presentazione della domanda telematica attraverso i consueti canali.

La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.).

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

Fonte: INPS – Circ. n. 116 del 2.10.2020