Stampa

Entrate – Circ. n. 20/E del 10.07.2020: Sanificazione, acquisto DPI e adeguamento ambienti di lavoro – Chiarimenti sul credito d’imposta


icona

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circ. n. 20/E del 10.07.2020, attraverso la quale fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici, in ordine ai crediti d’imposta introdotti dagli articoli 120 e 125 del D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto "Rilancio".

In particolare, vengono fornite precisazioni in ordine ai crediti d’imposta riconosciuti:

• per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (art.120 del Decreto Rilancio).

Il credito di imposta, come precisato dalla circolare è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore». La platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita, dunque, da coloro che svolgono attività aperte al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema; a tal fine, è previsto che tali soggetti devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nella tabella riportata nella circolare.

La misura del credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art.125 del Decreto Rilancio) potrà essere concesso un credito nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni per l’anno 2020 ( Art. 125 del D.L. 34/2020 ).

Rientrano tra queste attività gli interventi edili necessari per garantire le misure di distanziamento sociale, l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Sono ricompresi anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Sempre il 10 luglio 2020, inoltre, è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 259854/2020, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione delle spese ammissibili con riferimento ad entrambi i suddetti crediti da trasmettere dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Fonte: Entrate – Circ. n. 20/E del 10.07.2020