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Cassazione: per contestare la transazione già intervenuta è necessaria la querela di falso


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Con la sentenza n. 29912 del 25.10.2021, la Cassazione afferma che il lavoratore, al fine di dimostrare la falsità materiale di una scrittura privata sottoscritta con il datore, deve fornire con la querela di falso la prova della contraffazione del documento.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento di alcune differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda deduce l’intervenuta transazione con la dipendente con cui era stata messa a tacere qualunque rivendicazione della stessa.
La Corte d’Appello accoglie la domanda spiegata dalla lavoratrice, sul presupposto che la richiamata transazione risultava essere palesemente adulterata nella somma corrisposta alla dipendente, corretta a penna nel relativo verbale e sprovvista di alcuna prova circa l’effettivo pagamento.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto.

In particolare, secondo i Giudici di legittimità, il sottoscrittore che neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento deve esperire la querela di falso.

Per la sentenza, solo in caso di esito positivo della stessa querela di falso viene meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, deducendo la bontà della transazione intervenuta, a fronte del mancato esperimento della querela di falso da parte della lavoratrice.

A cura di Fieldfisher