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Cassazione: termini per l’impugnativa del licenziamento in caso di rifiuto datoriale alla conciliazione


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Con la sentenza n. 8026 del 21.03.2019, la Cassazione afferma che, in tema di impugnativa del licenziamento, qualora alla richiesta del lavoratore di svolgere il tentativo di conciliazione e arbitrato consegua il mancato accordo per effetto dell’inerzia del datore protrattasi per tutto il termine di sospensione di 20 giorni, residuano ulteriori 60 giorni per depositare il ricorso davanti al giudice del lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’invalidità dei ripetuti contratti a termine sottoscritti con la Fondazione datrice e la conseguente instaurazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La Corte d’Appello, ritenendo che la richiesta del tentativo di conciliazione avanzata dal medesimo sospendesse il termine solo per i successivi 20 giorni, dichiara tardiva l’impugnazione giudiziale proposta.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce preliminarmente che, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore deve, a pena di decadenza, proporre con atto scritto l’impugnazione stragiudiziale dello stesso entro 60 giorni per poi, entro i successivi 180 giorni, depositare il ricorso al giudice del lavoro o, alternativamente, promuovere il tentativo di conciliazione e arbitrato.

In quest’ultima ipotesi, possono aprirsi diversi scenari, che i Giudici di legittimità così riassumono:
• se la procedura promossa dal lavoratore è accettata dal datore, ma si conclude con un mancato accordo, ai fini del deposito del ricorso giudiziale resta efficace unicamente l’originario termine di 180 giorni (decorrente dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento), al quale si aggiunge il periodo di sospensione di 20 giorni previsto, in caso di tentativo di conciliazione e arbitrato, dall’art. 410, comma 2, c.p.c.;
• se il datore rifiuta esplicitamente la richiesta di conciliazione e arbitrato promossa dal lavoratore, quest’ultimo deve depositare il ricorso davanti al giudice entro i successivi 60 giorni (art. 6, l. 604/1966), non operando il temine di sospensione di 20 giorni, ex art. 410 c.p.c., stante l’immediato rifiuto datoriale alla procedura stragiudiziale;
• se il datore non ha espressamente posto il proprio rifiuto, ma non ha neppure depositato la memoria di difesa nei 20 giorni successivi alla richiesta di attivare il tentativo di conciliazione e arbitrato, ai fini del deposito del ricorso, si devono conteggiare sia il termine di sospensione (di 20 giorni) di cui all’art. 410 c.p.c. - il cui spirare costituisce evento significativo della non accettazione della procedura - sia il successivo termine di 60 giorni, previsto dall’art. 6 della l. 604/1966.

Su tali presupposti - non avendo, nel caso di specie, la Fondazione né espressamente rifiutato il tentativo di conciliazione né aderito alla stessa - la Suprema Corte ritiene non tardivo il ricorso presentato dal lavoratore, in quanto depositato prima dello spirare del termine decadenziale di 80 giorni (20 di sospensione ex art. 410 c.p.c. + 60 previsti dall’art. 6 della l. 604/1966).

A cura di Fieldfisher