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Cassazione: è sufficiente la presenza di un sindacalista delegato ai fini della validità della conciliazione


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Con l’ordinanza n. 16154 del 09.06.2021, la Cassazione afferma che, ai fini della validità della conciliazione, è sufficiente la presenza di un sindacalista delegato – pur non conosciuto dal lavoratore – che presti un’assistenza idonea a sottrarre il dipendente da quella condizione di inferiorità che potrebbe indurlo ad accordi svantaggiosi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore – dopo aver sottoscritto un verbale di conciliazione tombale con il suo ex datore – ricorre giudizialmente al fine di richiedere il ricalcolo delle somme dovutegli per incentivo all'esodo e del TFR, oltre al risarcimento per danni psicofisici causati dalle condotte vessatorie subite nel corso del rapporto.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, non ravvisando la dedotta nullità della conciliazione per mancata assistenza di un rappresentante sindacale, dal momento che la sottoscrizione dell'accordo comporta implicito conferimento di un mandato al sindacalista pur se questo non era conosciuto dal lavoratore.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le rinunce e le transazioni, aventi ad oggetto diritti del lavoratore, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il prestatore in condizione di sapere a quale diritto rinunci ed in che misura.

Per la sentenza, infatti, l'assistenza effettiva dell'esponente sindacale è essenziale, ma a tal fine è sufficiente che lo stesso sindacalista sia idoneo a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge.

Secondo i Giudici di legittimità, in altri termini, la compresenza del rappresentante sindacale e del lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a prestare opera di conciliatore in virtù di un mandato implicito che il dipendente deve conferirgli.
Diversamente, è il lavoratore stesso che deve provare che il sindacalista, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, reo di non aver assolto detto onere probatorio.

A cura di Fieldfisher