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Min. Lavoro – Interpello n. 6/2018: Straordinari e Lavoro intermittente


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Con l’interpello n. 6/2018, il Ministero del Lavoro esprime il proprio parere in merito all’applicazione degli straordinari al lavoro intermittente ( disciplina in materia di orario di lavoro -  d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ).

OGGETTO DELL’ ISTANZA:

L’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio ( A.N.I.S.A. ) ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro in ordine alla possibilità di non applicare al lavoro intermittente la disciplina degli straordinari prevista dalla contrattazione collettiva.

IL QUADRO NORMATIVO:

Con riferimento al campo di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro, il Ministero osserva che:

• Ai sensi dell’art. 1, c. 2, punto a) del citato D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Lo stesso decreto definisce lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, o altro definito dai contratti collettivi, senza prevedere una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, fermi restando i limiti di durata massima settimanale dell’orario di lavoro. E’ previsto che la disciplina venga applicata a tutte le forme di lavoro subordinato, fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli art. 2 e 16 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

• L’art. 17, c. 1 e 2, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede la parità di trattamento economico nell’ambito del rapporto di lavoro intermittente ( comma 1° ) e l’applicazione di tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato in misura proporzionale al lavoro effettivamente eseguito ( comma 2° ).

Da ultimo, con riferimento alla previgente disciplina, il Ministero riporta anche un chiarimento risalente al 2005, fornito con la circ. n. 4, con il quale veniva evidenziato come il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, in coerenza con l’impostazione flessibile e modulabile del lavoro intermittente, ma pur sempre nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.

IL PARERE DEL MINISTERO:

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, la possibilità di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali