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INL – Lettera Circ. prot. n. 1/2017: Modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi in caso di annotazione della lettera “P” sul Libro Unico del Lavoro.


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Con la lettera circolare prot. 1/2017 del 9 febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce – ai propri ispettori – indicazioni operative in merito alla modalità di tenuta della documentazione dei cronotachigrafi e la compilazione del Libro Unico del Lavoro.

Quest’ultimo prevede la registrazione di diversi dati relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro, tra i quali l’orario lavorativo. Relativamente a quest’ultimo dato, in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità dell’orario di lavoro riferito allo stesso, è previsto che le registrazioni dell’orario lavorativo effettivamente svolto possano avvenire in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Più specificatamente, è possibile l’inserimento delle ore effettivamente lavorate entro 4 mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.

In considerazione del fatto che l’obbligo di aggiornamento del LUL è mensile per tutte le categorie di lavoro e quadrimestrale per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, è di tutta evidenza che l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all’obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi. Nel caso in cui si omettesse o si registrassero tardivamente i dati relativi all’orario di lavoro, si configurerebbe un’ipotesi di illecito amministrativo. Fermo restando quanto sopra, resta salvo l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici previsto dalla normativa europea, che impone la conservazione degli stessi per almeno un anno dal loro utilizzo. Questo secondo termine è proprio della documentazione dei dischi cronotachigrafici e non è correlato agli obblighi di registrazione dei dati sul LUL o alla conservazione dello stesso.

Stante quanto precedentemente illustrato, si precisa dunque che: 1. il Libro Unico del Lavoro deve essere conservato per almeno 5 anni; 2. la registrazione dei dati relativi all’orario di lavoro del personale mobile che ha un orario multiperiodale deve essere compiuta entro 4 mesi dallo svolgimento effettivo della prestazione medesima, onde non incorrere in una irregolarità; 3. la registrazione differita dell’orario di lavoro è consentita qualora vengano conservati i documenti probanti l’effettivo orario di lavoro; 4. i dischi cronotachigrafici debbono essere conservati per un anno in adempimento dell’obbligo di conservazione della documentazione del personale mobile previsto dalla normativa europea.