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INL - Circ. n. 11 del 26.07.2018: Pagamento di sanzioni sull’orario di lavoro per gli obbligati solidali.


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) ha emanato la circ. n. 11 del 26.07.2018 con la quale vengono fornite ulteriori precisazioni sull’obbligo di pagamento di alcune sanzioni sull’orario di lavoro per gli obbligati solidali ex art. 6,L. n. 689/1981. La circolare in commento fornisce alcuni chiarimenti rispetto a quanto già illustrato dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 37/12552 del 10.07.2014, riguardante le conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18-bis, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 operata dalla Consulta con la sentenza n. 153/2014.

In questa occasione, ad essere affrontato è il caso, piuttosto specifico e limitato nel tempo, della rideterminazione degli importi delle sanzioni ( ai sensi della L. n. 689/1981 e dell’art. 1306, c. 2, cod.civ. ) anche a favore del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza di ingiunzione, qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse stato ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Costituzionale.

Com’è noto l'art. 1306, comma 2, del codice civile rappresenta un'eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall'art. 2909 del medesimo codice, in quanto consente al condebitore, rimasto estraneo al giudizio, di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore. Tuttavia, affinché sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino tre condizioni: in primo luogo non deve essere intervenuto un giudicato diretto di segno sfavorevole; in secondo luogo, la sentenza di cui si invocano gli effetti favorevoli non deve essere fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata resa; infine, il giudice deve avere avuto cognizione sull'intero rapporto obbligatorio il quale, a sua volta, deve essere causalmente e geneticamente unitario.

Di conseguenza, l’Ispettorato ha ritenuto che la rideterminazione degli importi scaturiti dalle violazioni della disciplina sull’orario di lavoro possa riguardare anche il coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione qualora il giudizio instaurato dall’altro condebitore fosse ancora pendente o la sentenza non fosse ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Cost. n. 153 del 21 maggio - 4 giugno 2014.

Del resto, dalle ipotesi di rideterminazione indicate nella circolare del 2014, si rileva che le prime due riguardano casi di rideterminazione delle sanzioni irrogate per entrambi i debitori (autore materiale ed obbligato in solido) senza distinzione alcuna in ordine alle attività difensive espletate, attesa l’unicità della situazione giuridica scaturita dall’accertamento ispettivo.

Alla luce della disamina effettuata sembra corretto, anche per mere ragioni di opportunità e di parità di trattamento, estendere anche alla terza ipotesi di cui in circolare il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con la conseguente rimodulazione degli importi sanzionatori ivi previsti anche nei confronti del coobbligato che non ha presentato opposizione alla ordinanza ingiunzione.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro