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Cassazione: non è necessario il consenso del lavoratore per la trasformazione dell’orario full-time in una diversa modalità prevista dal CCNL


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Con la sentenza n. 19014 del 17.07.2018, la Cassazione afferma che la modifica dell’orario di lavoro, per sopravvenute esigenze aziendali, se attuata secondo le diverse modalità previste dal CCNL, non è assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il fatto affrontato

La società, per esigenze di flessibilità interna, decide di trasformare l’orario di lavoro del dipendente da 37 ore settimanali - effettuate in 5 giorni di lavoro e due di riposo - a 40 ore settimanali suddivise in turni continui ed avvicendati di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo.
In conseguenza di ciò il prestatore ricorre giudizialmente al fine di domandare la nullità di tale trasformazione, stante il difetto del requisito del proprio consenso fornito per iscritto.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che spetta al Giudice di legittimità la diretta interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, stante la loro parificazione sul piano processuale alle norme di diritto.

Secondo la sentenza, nel caso di specie, il CCNL applicabile al rapporto, interpretato sulla base del suo tenore letterale, prevede una modulazione dell’orario di lavoro a tempo pieno secondo diverse modalità, che la società può scegliere di attuare in base alle esigenze organizzative che vengono fuori nel tempo.

Ne consegue che, per i Giudici di legittimità, la diversa articolazione dell’orario costituisce una mera modificazione accessoria dell’obbligazione che non produce una novazione oggettiva.
Deve, dunque, escludersi che sia necessario il consenso scritto del lavoratore non sussistendo alcuna trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, confermando la legittimità della condotta consistita in una mera modificazione di orario, sempre nell’ambito di un rapporto full-time.

A cura di Fieldfisher