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Cassazione: ferie non godute monetizzabili solo eccezionalmente


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Con l’ordinanza n. 20091 del 30.07.2018, la Cassazione afferma che, nel rapporto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, le ferie non godute possono essere monetizzate solo nel caso in cui la mancata fruizione sia dipesa da cause di servizio eccezionali o da motivazioni comunque non imputabili alla volontà del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dirigente sanitario, propone domanda giudiziale al fine di ottenere l’indennità per le ferie non godute, pari a 246,5 giorni, durante il rapporto intercorso con l’azienda tra il 1993 ed il 2003.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, le ferie residue possono essere monetizzate solo quando il mancato godimento sia determinato da effettive e indifferibili esigenze di servizio, formalmente comprovate, o, comunque, sia causato da ragioni indipendenti dalla volontà del dirigente.

Posto che, nel caso di specie, il lavoratore ha disatteso l'onere di allegazione specifico circa l'impossibilità di fruire delle ferie, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dal medesimo.

A cura di Fieldfisher