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Cassazione: deve essere remunerato il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere i vari cantieri della società


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Con l’ordinanza n. 24828 del 09.10.2018, la Cassazione afferma che la prestazione resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato deve essere remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo di messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti al fine di svolgere le mansioni affidate.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, avente mansioni di elettricista, ricorre giudizialmente al fine di richiedere il pagamento delle ore di straordinario impiegate per raggiungere, con l’auto aziendale, i cantieri della società datrice siti in Comuni diversi da quello ove ha sede l’azienda.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che nei rapporti di lavoro subordinato, laddove non sia pattuito il cottimo, il corrispettivo dovuto, ossia la retribuzione spettante al prestatore, deve commisurarsi alla durata temporale della messa a disposizione delle energie lavorative.

Sul punto, la sentenza evidenzia che, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 66/2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del dipendente e della sua presenza sui luoghi di lavoro.
La predetta norma, infatti, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 93/104/CE, definisce l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Secondo i Giudici di legittimità, ciò vuol dire che rientra nel concetto di orario qualsiasi momento in cui il prestatore non può disporre liberamente di se stesso, ma, seppur inoperoso, deve tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessità.

Rientra, pertanto, nell’orario di lavoro e deve, dunque, essere adeguatamente remunerato, il tempo necessario al dipendente per recarsi con l’auto aziendale nei vari cantieri dell’azienda.
Conseguentemente, nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal dipendente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher