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Cassazione: su chi grava l’onere della prova in caso di superlavoro?


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Con l’ordinanza n. 6008 del 28.02.2023, la Cassazione afferma che nel momento in cui il lavoratore adduce la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità (c.d. superlavoro), deve provare esclusivamente detta circostanza per dimostrare un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza.

Il fatto affrontato

Il dipendente, medico ospedaliero, ricorre giudizialmente nei confronti del datore per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all'infarto del miocardio subito a causa del sottodimensionamento dell'organico che l'aveva costretto per molti anni a intollerabili ritmi e turni di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, rilevando, da un lato, la mancata prova delle circostanze dedotte da parte del ricorrente ed escludendo, dall’altro, la responsabilità dell'ASL datrice, tenuto conto che essa non aveva il potere di aumentare l'organico né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il dipendente che deduce di essere stato sottoposto ad un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, altro non fa che lamentare un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza.

Per la sentenza, in presenza di dette circostanze, il lavoratore è, quindi, tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie per ritmi o quantità di produzione insostenibili, ovvero secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole).

Secondo i Giudici di legittimità, spetta, invece, al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l'accaduto non imputabile a sé.

Su tali presupposti, ritenendo il predetto onere correttamente assolto dal dipendente, la Suprema Corte accoglie il ricorso dal medesimo proposto.

A cura di Fieldfisher