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Cassazione: dipendente che lavora per altri durante il congedo parentale viola l’obbligo di fedeltà


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Con la sentenza n. 7425 del 26.03.2018, la Cassazione afferma la legittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, ha svolto la propria prestazione, con identità di mansioni, a favore di un altro soggetto, stante la violazione dell'obbligo di fedeltà, integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il fatto affrontato

La società irroga un licenziamento ad un proprio dipendente, autista per la precisione, reo di esser stato sorpreso, durante un giorno di assenza dal lavoro per fruizione del congedo parentale, a guidare un autobus di un’azienda cui la stessa datrice aveva affidato in appalto alcuni servizi.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma che l'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, lo svolgimento di un’attività, già costituente il contenuto pieno della prestazione alle dipendenze del datore, in favore di altro soggetto, risulta pienamente sufficiente per giustificare un recesso, applicando il principio di correttezza e buona fede integrante l'obbligo di fedeltà.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, stante l’assoluta coincidenza delle mansioni svolte e quindi l'utilizzo del bagaglio professionale acquisito e perfezionato presso il datore di lavoro, nonché la permanenza dell'obbligo di fedeltà anche nel tempo di sospensione del rapporto, ha rigettato il ricorso proposto dall’autista.

A cura di Fieldfisher