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Tribunale di Vicenza: diniego della richiesta di congedo parentale e assenza del lavoratore, quali conseguenze?


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Con l’ordinanza del 29.12.2020, il Tribunale di Vicenza afferma che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non si presenta in servizio, pur a fronte del diniego della domanda di concessione del congedo parentale richiesto per i medesimi giorni di assenza.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per non essersi presentato in servizio al rientro dalle vacanze natalizie in data 13.01.2020.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce:
- di aver presentato all’INPS, nel dicembre 2019, una domanda volta ad ottenere un periodo di congedo parentale dal 06.01.2020 al 07.02.2020 per assistere la figlia residente con la madre in Algeria;
- di essere partito per l’Algeria in data 22.12.2019, per poi far ritorno in Italia, in coerenza con il congedo richiesto, il giorno 05.02.2020;
- di aver ricevuto, alla propria residenza in Italia, solo in data 14.01.2020 - mentre si trovava ancora in Algeria - la lettera dell’INPS (pervenuta, a mezzo PEC, anche al datore di lavoro) di diniego del richiesto permesso parentale;
- di non aver avuto modo di esporre le proprie difese in ordine alla lettera di addebito, con cui la società datrice gli contestava l’assenza ingiustificata, essendogli stata recapitata all’indirizzo italiano mentre era in Algeria.

L’ordinanza

Il Tribunale ritiene sussistente la giusta causa di licenziamento, posto che il lavoratore si è recato in Algeria, senza avere avuto preventiva cognizione dell’esito della domanda di congedo avanzata e senza essersi curato di prendere conoscenza del detto esito.

A nulla rileva, secondo il Giudice, la circostanza che il dipendente abbia ricevuto la lettera di diniego dell’INPS al proprio indirizzo italiano, mentre si trovava all’estero.
Invero, ai sensi dell’art. 1355 c.c., la comunicazione (stesso discorso vale, quindi, per la lettera di contestazione disciplinare e di licenziamento) si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui è recapitata al suo indirizzo, a meno che lo stesso non dimostri di non averne avuto contezza per circostanze eccezionali ed estranee alla sua volontà, che lo abbiano tenuto lontano dal luogo di destinazione della missiva.
Circostanza questa, assente nel caso di specie, ove il dipendente avrebbe potuto preventivamente fornire al datore di lavoro ed all’INPS un proprio recapito al di fuori dell’Italia ovvero avrebbe potuto concordare un’altra metodologia per essere contattato.

Pertanto, conclude l’ordinanza, deve ritenersi integrata la fattispecie dell’assenza ingiustificata, che integra la giusta causa di recesso e, conseguentemente, porta ad un rigetto del ricorso del lavoratore.

A cura di Fieldfisher