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Tribunale di Trento: isolamento fiduciario ed assenza dal lavoro, quali conseguenze?


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Con l’ordinanza del 21.01.2021, il Tribunale di Trento afferma che è legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice non rientrata in servizio al termine delle ferie, per osservare i 14 giorni di isolamento fiduciario disposto come conseguenza di un viaggio all’estero che la dipendente avrebbe potuto evitare.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole per non essersi presentata in servizio al rientro dalle ferie nel settembre 2020, a causa dell’isolamento fiduciario disposto dalle autorità sanitarie al suo rientro da una vacanza in Albania.

L’ordinanza

Il Tribunale di Trento afferma che la condotta di cui si è resa responsabile la ricorrente, consistita nel porsi colpevolmente nella necessità di rimanere assente dal lavoro per 14 giorni – in modo da assolvere all’obbligo pubblicistico di rispetto dell’isolamento fiduciario – integra una giusta causa di licenziamento.

Per la sentenza, infatti, la lavoratrice si è posta, per propria esclusiva responsabilità, in una situazione di impossibilità a riprendere servizio al termine delle ferie, che avrebbe potuto facilmente evitare se si fosse astenuta dall’effettuare il viaggio in Albania.

Detta circostanza, continua il Giudice, non costituisce un’illegittima limitazione all’esercizio del diritto di fruizione delle ferie, se si pensa che – il soddisfacimento delle esigenze di sanità pubblica, sottese alla necessità di contrastare la pandemia da COVID-19 – ha comportato per ampi strati della popolazione il sacrificio di numerose libertà personali costituzionalmente tutelate.

Su tali presupposti, il Tribunale di Trento respinge il ricorso proposto dalla lavoratrice, a fronte della sussistenza della giusta causa sottesa al recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher