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Tribunale di Roma: il blocco dei licenziamenti non si estende anche ai dirigenti


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Con la sentenza n. 3605 del 19.04.2021, il Tribunale di Roma afferma che il blocco dei licenziamenti non riguarda i dirigenti, dal momento che, da un lato, detta limitazione è riferibile solo ai recessi irrogati per g.m.o. ex lege 604/1966 e, dall’altro, per tale categoria di lavoratori non è possibile accedere agli ammortizzatori sociali (sul medesimo argomento si veda: Tribunale di Roma: il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto con la qualifica di dirigente, impugna giudizialmente il recesso irrogatogli – per soppressione della sua posizione – in data 06.05.2020, durante la pendenza, quindi, del blocco dei licenziamenti per g.m.o. previsto dalla normativa emergenziale.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la normativa emergenziale ha vietato soltanto l’irrogazione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, normativa pacificamente non applicabile ai dirigenti.

Per il Giudice, inoltre, l’esclusione della categoria dirigenziale dal blocco dei licenziamenti è rinvenibile dalla ratio sottesa alla normativa.
Detto blocco, infatti, è stato accompagnato da una pressoché generalizzata possibilità per tutte le aziende di ricorrere agli ammortizzatori sociali, finalizzata a tamponare le perdite economiche delle imprese attraverso una riduzione del costo del lavoro.

Secondo la sentenza, il predetto binomio verrebbe meno per i dirigenti, cui – in pendenza di rapporto – non è consentito accedere agli ammortizzatori sociali.
Con la conseguenza che, nell’ipotesi dell’estensione del blocco dei recessi nei confronti delle figure dirigenziali, il datore si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostitutiva (come per tutti gli altri dipendenti) che consenta di garantire reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi per l’impresa.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma rigetta il ricorso del dirigente ed afferma la legittimità del licenziamento allo stesso irrogato, non riconducibile nell’alveo dei recessi bloccati dalla normativa emergenziale.

A cura di Fieldfisher