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Tribunale di Pistoia: possono integrare la giusta causa anche le condotte tenute in un precedente rapporto di lavoro


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Con la sentenza n. 1 del 12.01.2021, il Tribunale di Pistoia afferma che è legittimo il licenziamento per giusta causa basato su illeciti commessi durante un precedente rapporto di lavoro, a condizione che gli stessi siano emersi successivamente all’assunzione del dipendente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di una banca, impugna il licenziamento per giusta causa irrogatogli per alcune condotte, tenute quando prestava servizio presso un diverso istituto di credito, che avevano creato i presupposti per una operatività bancaria irregolare ed avevano avuto risvolti in sede penale.
Nello specifico il ricorrente aveva:
- concesso l'apertura di conti correnti con affidamento e scoperti di conto a soggetti non solvibili, senza capacità di reddito adeguato, che non avevano prestato idonee garanzie;
- svolto operazioni anomale su un conto corrente con saldo costantemente negativo, mediante il rilascio di un numero esorbitante di assegni senza copertura e post-datati;
- dissuaso un cliente dal presentare denuncia per usura nei confronti di un suo amico.

La sentenza

Il Tribunale di Pistoia rileva preliminarmente che, in materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Secondo il Giudice, invero, può assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro.

Ciò - continua la sentenza - a condizione che la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito, incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo quale causa di licenziamento.

Su tali presupposti, il Tribunale di Pistoia rigetta il ricorso del dipendente, ritenendo che la condotta dallo stesso tenuta in costanza di un precedente rapporto di lavoro costituisca un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, tanto da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’attuale datore.

A cura di Fieldfisher