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Tribunale di Napoli Nord: che valenza ha la testimonianza de relato nei giudizi di licenziamento?


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Con la sentenza del 06.02.2023, il Tribunale di Napoli Nord afferma che risulta sfornito di prova il licenziamento irrogato ad un dipendente per essere passato alle vie di fatto con un collega, nell’ipotesi in cui l’unico teste citato dichiari di non essere stato presente all’episodio ma di avere ottenuto notizie solo dalla vittima.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver colpito con uno schiaffo ed un calcio un proprio collega, reo di averlo etichettato con appellativi scherzosi.
All’esito della prima fase (sommaria) del c.d. rito Fornero, il Tribunale accoglie la predetta domanda, ritenendo sfornito di prova certa l’addebito posto alla base del recesso.

La sentenza

Il Tribunale di Napoli Nord afferma che, seppur un episodio venga contestato al lavoratore in maniera precisa e puntuale, in caso di impugnativa giudiziale della conseguente sanzione da parte del dipendente, è onere del datore – ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966 – provare i fatti costituenti la giusta causa di recesso.

Per il Giudice, detto onere non può essere assolto mediante l’escussione di testimoni che non hanno appreso le circostanze di causa in via diretta ma solo de relato.

Parimenti, per la sentenza, la giusta causa (o il giustificato motivo soggettivo) di licenziamento non possono essere provati neppure per il tramite di constatazioni di natura valutativa.

Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli – in sede di opposizione – conferma l’illegittimità del licenziamento.

A cura di Fieldfisher