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Tribunale di Napoli: illegittimo il licenziamento per eccesiva morbilità


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Con la sentenza del 14.09.2022, il Tribunale di Napoli afferma che il licenziamento irrogato in ragione di un cagionevole stato di salute - che ha determinato reiterate assenze dal luogo di lavoro, senza, però, comportare il superamento del periodo di comporto - va qualificato come discriminatorio e ritorsivo, in quanto consiste in un'ingiusta e arbitraria reazione datoriale al legittimo esercizio del diritto del dipendente di assentarsi per malattia.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per scarsa diligenza applicata nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
In particolare, al medesimo erano state contestate le troppe assenze per malattia reiterate per brevi periodi di tempo, solitamente vicini alle giornate di riposo, festività, permessi o ferie.

La sentenza

Il Tribunale di Napoli rileva, preliminarmente, che – ai sensi dell’art. 2110 c.c. – il datore non può recedere dal rapporto prima del superamento del periodo di comporto, ma (di converso) il superamento del predetto limite è sufficiente a legittimare il licenziamento.

Invero, per la sentenza, l'art. 2110 c.c. configura un'ipotesi predeterminata del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per malattia e quello del datore di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

Secondo il Giudice, dunque, in caso di mancato superamento del predetto limite, se il datore vuole recedere dal contratto deve allegare (e conseguentemente provare) ulteriori motivi: quali, ad esempio, l’inidoneità fisica del prestatore di lavoro all’espletamento delle mansioni e l’impossibilità di adibire lo stesso (affetto da eccesiva morbilità) ad altre attività oppure la sussistenza di una grave condotta fraudolenta o negligente atta ad integrare gli estremi della violazione dei principi di correttezza e buona fede che ispirano lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, non ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso del lavoratore e dichiara l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli.

A cura di Fieldfisher