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Tribunale di Messina: la tutela reale trova applicazione anche nelle organizzazioni di tendenza?


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Con l’ordinanza del 29.10.2022, il Tribunale di Messina afferma che l’organizzazione di tendenza che, senza alcuna finalità ideologica, svolge attività organizzata secondo criteri di imprenditorialità ed economicità, non è destinataria del beneficio dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, infermiera presso una struttura privata di proprietà di un’organizzazione di tendenza, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole.
Nel costituirsi in giudizio, parte datoriale rileva l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 18 L. 300/1970, stante la sua natura di organizzazione di tendenza.

L’ordinanza

Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che la disciplina di esclusione dell'operatività della tutela reale di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, stabilita per le cosiddette "organizzazioni di tendenza" dall’art. 4 della L. 108/1990, rappresenta una deroga della regola generale che, in quanto tale, non può essere interpretata estensivamente.

Per il Giudice, detto regime eccezionale opera solo nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro non imprenditore che svolga senza fini di lucro una attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

Secondo la sentenza, la citata deroga non può essere, invece, applicata nell’ipotesi in cui l’organizzazione abbia in realtà natura imprenditoriale.
Condizione questa riscontrabile laddove la stessa svolga attività organizzata con criteri di economicità della gestione, anche solo al fine della copertura di costi ed a prescindere, quindi, dall’esistenza di un vero e proprio scopo lucrativo.

Su tali presupposti, il Tribunale di Messia accoglie il ricorso dell’infermiera, disponendo la reintegra della medesima.

A cura di Fieldfisher