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Tribunale di Genova: nella determinazione dell’indennità per i licenziamenti illegittimi ci sono parametri più importanti dell’anzianità di servizio


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Con l’ordinanza del 21.11.2018, il Tribunale di Genova afferma che, nella determinazione dell’indennità prevista dal Jobs Act in caso di licenziamenti illegittimi, l’anzianità di servizio ha un’importanza minore rispetto ad altri elementi quali le condizioni ed il comportamento delle parti (sul medesimo argomento si veda: Corte Costituzionale: incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento basato solo sull’anzianità di servizio).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente di una testata giornalistica dal 2016, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per giustificato motivo oggettivo stante la soppressione della posizione dalla stessa ricoperta all’esito di una ristrutturazione aziendale.

L’ordinanza

Il Tribunale di Genova affermata, preliminarmente, l’illegittimità del recesso per g.m.o. intimato dalla piccola testata giornalistica - per difetto della prova di un collegamento funzionale effettivo tra il riassetto aziendale ed il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente - si sofferma sulle tutele applicabili al caso di specie.

Secondo il Giudice, posto che risulta ratione temporis applicabile il D.Lgs. 23/2015, è necessario che l’ammontare dell’indennità sia calcolato tenendo conto delle statuizioni contenute nella pronuncia n. 194/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato lesiva dei canoni di eguaglianza e di ragionevolezza la previsione di un meccanismo risarcitorio ancorato unicamente sull’anzianità di servizio.

Nell’applicare il predetto principio, la sentenza afferma che, per determinare l’entità del ristoro patrimoniale, più dell’anzianità aziendale, è necessario dare valore alle elevate competenze professionali della lavoratrice ed alle gravi violazioni che hanno accompagnato il recesso, osservando come le condizioni ed il comportamento delle parti acquisiscano un ruolo centrale nella determinazione del risarcimento dovuto in applicazione delle c.d. tutele crescenti.

Su tali presupposti, il Tribunale di Genova, a fronte dell’illegittimità del recesso irrogatole, riconosce alla ricorrente un’indennità pari a 6 mensilità, con una quantificazione dell’indennizzo nella misura massima prevista per le aziende sotto i quindici dipendenti.

A cura di Fieldfisher