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Tribunale di Foggia: la cassa integrazione non interrompe la malattia


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Con l'ordinanza del 17.07.2021, il Tribunale di Foggia afferma che i giorni in cui il lavoratore già assente per malattia viene posto in Cassa Integrazione, vanno computati ai fini del superamento del periodo di comporto, dal momento che il datore non ha il potere di modificare il titolo dell’assenza.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento intimatogli, con lettera del 27.02.2021, per superamento del periodo di comporto (pari, secondo il CCNL di riferimento, a 420 giorni).
A sostegno della predetta domanda, il medesimo deduce che dai suoi 430 giorni di assenza per malattia dovevano sottrarsi i 61 giorni in cui era stato posto - unitamente a tutti gli altri dipendenti della società - in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.

L’ordinanza

Il Tribunale di Foggia rileva, preliminarmente, che il datore non può mai mutare il titolo dell’assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò comporterebbe l’attribuzione di un potere extra ordinem, che si porrebbe in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale quello alla salute.

Per l’ordinanza, detto mutamento non è possibile nemmeno in presenza di una normativa speciale - quale l’art. 3, comma 7, del D.lgs. 148/2015 - peraltro emessa solo al fine di imprimere una particolare connotazione alla prestazione economica erogata dall’INPS in caso di C.I.G. che sopravviene durante la malattia.

Secondo il Giudice, invero, la possibilità di mutare il titolo dell’assenza per malattia spetta solo al lavoratore, il quale - al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto - può chiedere di essere posto in ferie.

Su tali presupposti, il Tribunale di Foggia rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher